La Corte di Cassazione, con l'Ordinanza n. 2649 del 4 febbraio 2025, ha precisato i requisiti per dedurre l'inammissibilità dell'appello in sede di legittimità.
La Suprema Corte ha affermato che la deduzione dell'inammissibilità dell'appello a norma dell'articolo 342 del Codice di Procedura Civile (integrante un error in procedendo, che legittima la Corte di Cassazione a esaminare direttamente gli atti) presuppone sempre l'ammissibilità del motivo di censura.
Questo motivo deve rispettare il principio di specificità di cui all'articolo 366, comma 1, numeri 4 e 6, del c.p.c. Tale principio deve essere interpretato in conformità alle indicazioni della sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU) del 28 ottobre 2021 (causa Succi ed altri c/Italia), che richiede criteri di sinteticità e chiarezza. Ciò si realizza attraverso la trascrizione essenziale degli atti e dei documenti per la parte d'interesse. Lo scopo è contemperare la necessità di semplificare l'attività del giudice di legittimità con la garanzia della certezza del diritto e della corretta amministrazione della giustizia, salvaguardando la funzione nomofilattica della Corte e il diritto di accesso della parte a un organo giudiziario in misura tale da non comprometterne la sostanza.
Nel caso specifico esaminato dalla Cassazione, il ricorrente si era limitato a un generico rinvio all'atto di appello e non aveva spiegato per quali motivi o profili l'impugnazione della controparte avrebbe dovuto essere considerata inammissibile per violazione dell'articolo 342 c.p.c., rendendo la doglianza inammissibile.